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Statuto

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ASSOCIAZIONE "PROGETTO VALTIBERINA"


TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1
Denominazione, durata e sede

E' costituita, ai sensi della legge 383/2000, l’ associazione di promozione sociale denominata “Progetto Valtiberina – Idee e pratiche per lo sviluppo di una comune cultura del territorio " che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.
L’ associazione ha sede legale attualmente nel comune di Sansepolcro (Ar) Via dei Montefeltro 1 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altri comuni della Valtiberina mediante delibera del Consiglio di Coordinamento.
La sede potrà essere trasferita in altri comuni purchè in Italia con semplice delibera del Consiglio di Coordinamento senza obbligo di modifica statutaria.
L’Associazione è una libera Associazione, senza fini di lucro, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo II Cap. II del libro I, art. 14 e seguenti del codice civile è disciplinata dal seguente statuto.

Art. 2
Finalità e scopi

Progetto Valtiberina è un’associazione senza scopo di lucro di cittadini di differente esperienza e formazione che promuove incontri, eventi e progetti mirati allo sviluppo di una comune cultura del territorio dell’Alta Valle del Tevere.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere il dibattito pubblico, la riflessione e la progettualità politica, istituzionale e amministrativa su tematiche inerenti il governo del territorio, il benessere dei cittadini e lo sviluppo locale.
Organizza e diffonde le conoscenze prodotte, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei cittadini, di costituire un centro di elaborazione di idee, e programmi di sviluppo ancorati ai concetti di qualità del vivere, della buona amministrazione, della coesione sociale, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del territorio. L’associazione realizzerà le attività utili e opportune per il raggiungimento dello scopo sociale in coerenza con la propria “Carta dei Valori”.

Per questo scopo l’Associazione potrà attivare iniziative di studio, ricerca e formazione tese a sostenere la qualità della riflessione scientifica, professionale e politica in tutte le tematiche inerenti lo scopo sociale e, più in generale, che hanno attinenza con la formulazione e la messa in opera delle politiche pubbliche nel nostro contesto territoriale e politico-istituzionale.

Più in particolare l’Associazione potrà, sia autonomamente che in collaborazione con altre entità pubbliche o private:
1. promuovere, organizzare, patrocinare: conferenze, seminari, convegni, congressi, tavole rotonde, incontri ed altre analoghe iniziative di dibattito pubblico inerenti lo scopo sociale;
2. istituire borse di studio e premi;
3. curare e produrre pubblicazioni, riviste anche non periodiche, materiali informativi sia audio che video;
4. promuovere e commissionare indagini scientifiche e ricerche applicate su commissioni o in collaborazione con altre entità pubbliche o private o partecipare al loro sviluppo ed espletamento;
5. organizzare e sostenere attività di formazione e informazione;
6.promuovere o partecipare alle attività, all’organizzazione ed alla costituzione di associazioni che abbiano scopi analoghi o compatibili con quelli di cui al presente Statuto.

Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione potrà:
- Raccogliere e accettare donazioni e contributi in denaro o in altri valori mobiliari e immobiliari;
- Acquistare e gestire immobili da destinare ad iniziative funzionali agli scopi dell’associazione, e quindi compiere ogni conseguente operazione ritenuta utile ai medesimi con l’osservanza delle prescrizioni di legge per le associazioni prive di finalità lucrative;
- Gestire entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi ;
- Raccogliere proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività` economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L’associazione è apolitica, apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura anche relativamente alla libera ed ampia elettività delle cariche associative, rispetto del principio della pari opportunità tra uomini e donne.

 
TITOLO II
SOCI

Art. 3
Soci

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche di natura sia pubblica che privata.
I soci si distinguono in soci fondatori e soci effettivi.
a) Soci fondatori: sono le persone sia fisiche che giuridiche che hanno partecipato alla formale costituzione dell’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo. Essi contribuiscono all’avvio dell’Associazione;
b) Soci effettivi: sono le persone sia fisiche che giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione che contribuiscono all’attività dell’Associazione.


Art. 4
Ammissione, obblighi e diritti dei soci

Per essere ammessi a far parte dell’Associazione occorre presentare domanda scritta al Consiglio di Coordinamento sulla quale decide senza obbligo di motivazione. Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, nei regolamenti e nei contenuti della Carta dei Valori ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie, regolamentari e i contenuti della Carta dei Valori nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Le quote del contributo annuale per le diverse forme di associazione sono determinate nella misura stabilita dal Consiglio di Coordinamento. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’attività degli associati è svolta a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.

Art. 5
Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, da inviarsi tramite comunicazione all’indirizzo PEC dell’associazione stessa.
Per le comunicazioni di dimissioni pervenute dopo l’approvazione del bilancio preventivo, sarà dovuta anche la quota annuale relativa a tale esercizio.
Resta fermo l’esercizio dei diritti e dei doveri fino alla data di effetto;
b) per decadenza, a causa del mancato versamento della quota annuale;
c) per esclusione, a causa dell’inosservanza alle disposizioni dello Statuto, della Carta dei Valori e del Regolamento, e/o delle delibere del Consiglio di Coordinamento e comunque qualora il socio danneggi moralmente e/o materialmente l’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Coordinamento con la maggioranza assoluta dei membri;
d) per decesso o estinzione del socio, persona giuridica o Ente;
e) al verificarsi di tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni convocate.
I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti, non hanno alcun diritto sul Fondo Comune né al rimborso alcuno dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore dell’Ente.

 
TITOLO III
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

Art. 6
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente e il Vice-Presidente dell’Associazione;
- il Consiglio di Coordinamento;
- il Segretario;
- Il Collegio dei Probiviri, qualora nominato.

Art. 7
Assemblea

L’assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni componente ha diritto ad un voto ed ha facoltà di farsi rappresentare con delega scritta da altro associato.
Ciascun delegato non può avere più di tre deleghe per l'assemblea.
L’assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove purché nell’ambito delle Province di Perugia e Arezzo, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio di Coordinamento e comunque almeno una volta all’anno, in sede ordinaria, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
b) su richiesta proposta da almeno un terzo dei soci;
c) su richiesta del Collegio del Probiviri, qualora nominato.

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno otto giorni, mediante affissione nella sede dell’Associazione e mediante invito scritto indirizzato ai soci anche tramite posta elettronica.
La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da persona designata dall’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario che provvede a verificare la regolarità delle deleghe e la validità della riunione.
L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Della riunione sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’assemblea vota per alzata di mano o con altro sistema idoneo a raccogliere in modo inequivocabile il consenso.

Art. 8
Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) la nomina del Consiglio di Coordinamento;
b) l’eventuale nomina del Collegio dei Probiviri;
c) l’ approvazione annuale del programma di attività dell’Associazione e la verifica dei risultati ad essa ascrivibili in parallelo all’esame e all’approvazione del bilancio consuntivo della medesima;
d) l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione;
e) l’eventuale nomina del Comitato Scientifico.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti, l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Art. 9
Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione e in seconda convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci. L’assemblea straordinaria è convocata:
a) per le modifiche dello Statuto;
b) per discutere degli argomenti posti all’ordine del giorno, per deliberazione del Consiglio di Coordinamento o su istanza di almeno la metà più uno dei soci;
c) per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 19 dello statuto presente.


Art. 10
Presidente

Il Presidente dura in carica per un periodo non superiore a tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente può essere sostituito dal Vice-Presidente.
Egli convoca e presiede il Consiglio di Coordinamento.
Sottoscrive tutti gli atti della Associazione aventi rilevanza esterna; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi e in genere porre in essere atti di ordinaria amministrazione senza altra autorizzazione che invece occorrerà per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Può assumere provvedimenti d’urgenza da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di Coordinamento.
Può delegare poteri ad altri membri del Consiglio di Coordinamento e conferire ai soci procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio di Coordinamento.

Art. 11
Consiglio di Coordinamento

Il Consiglio di Coordinamento è composto da quattro a dieci membri compreso il Presidente, di cui un membro, con funzione di segretario, senza diritto di voto.
I membri del Consiglio di Coordinamento sono nominati dall’ Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Coordinamento nomina a maggioranza assoluta il Presidente, Il Vice-Presidente e il Segretario tra i suoi componenti.
Dura in carica per il periodo stabilito dall’ Assemblea dei soci che comunque non potrà essere superiore a tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio di Coordinamento si riunisce almeno tre volte l’anno per iniziativa del Presidente dell’Associazione.
In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dalla carica di un componente il Consiglio di Coordinamento, l’assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione entro i successivi quindici giorni. Il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione anche tramite posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione o nei casi di urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi ventiquattro ore prima, contenente indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno.
Il Consiglio di Coordinamento è comunque validamente riunito ove si registri la presenza di tutti i suoi membri, salvo il Segretario.
Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Coordinamento esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che per Statuto o per legge competono all’Assemblea e in particolare:
- nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente su proposta del Presidente, con il compito esclusivo di presiedere alle sedute del Consiglio in sua assenza;
- nomina tra i suoi membri il Segretario dell’Associazione su proposta del Presidente della medesima;
- delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;
- determina le quote associative;
- provvede all’inizio dell’anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- sottopone all’Assemblea dell’Associazione il programma annuale delle attività dell’associazione;
- delibera sul compimento degli atti di straordinaria amministrazione delegandone il compimento al Presidente;
- provvede all’eventuale affidamento a terzi della gestione di specifiche attività, ovvero dell’organizzazione di specifici eventi previsti nel programma annuale;
- predispone i Bilanci preventivi e consuntivi con le allegate relazioni, da sottoporre all’assemblea;
- stabilisce le date di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- propone all’assemblea le eventuali modifiche statutarie.
Delle riunioni viene redatto il verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Fermo restando la remunerazione del Segretario, l’assemblea potrà deliberare anche compensi specifici per i membri del Consiglio di Coordinamento o anche per alcuni di essi in funzione delle deleghe loro attribuite.


Art.13
Comitato Scientifico

L’assemblea potrà nominare di volta in volta ed in base alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività programmate un Comitato Scientifico composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette.
Potranno essere nominati membri del Comitato Scientifico sia i soci che i non soci individuati tra figure di alto profilo e di riconosciuta rappresentatività nelle discipline inerenti gli scopi di cui all’articolo 2.
Esso fornirà analisi, informative, pareri e contributi scientifici sulle tematiche relative alle iniziative individuate dal Consiglio di Coordinamento.
L’assemblea potrà deliberare di corrispondere specifici compensi in funzione delle attività effettivamente svolte dai singoli membri del comitato scientifico oltre al rimborso di spese documentate per lo svolgimento degli incarichi.

Art. 14
Il Segretario

Il Segretario dell’Associazione sovrintende agli uffici, è responsabile del coordinamento delle sue attività in collaborazione con il Presidente. Cura i rapporti tra l’esterno e il Consiglio di Coordinamento. Esercita le funzioni di segretario del Consiglio di Coordinamento partecipando alle adunanze, senza diritto di voto. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Coordinamento tra i suoi membri.


Art.15
Collegio dei Probiviri

Qualora nominato dall’Assemblea, il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri effettivi.
Essi sono nominati dall’Assemblea e durano in carica per un periodo che comunque non potrà essere superiore a tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Potranno essere nominati due probiviri supplenti.
La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.
Al Collegio dei Probiviri, se nominato, sono devolute in genere tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci a l’Associazione o gli organi di essa, in ordine all’interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.
Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.
Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbale.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

TITOLO IV
PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal Fondo comune, costituito dai conferimenti di denaro, di beni materiali e di servizi, effettuati dai Soci sia in sede di costituzione dell’Associazione che in sede di eventuali e future operazioni di ricapitalizzazione della medesima;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Coordinamento, possono essere destinate ad incremento del patrimonio;
- dagli eventuali contributi attribuiti esplicitamente al Fondo da Enti pubblici;
- dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente o successivamente alla costituzione dell’Associazione anche per donazione o lasciti a tal fine esplicitamente destinati.
Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Coordinamento, le somme versate dai Soci a titolo di quote o contributi annuali.

Art. 17
Entrate

Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dipende delle seguenti entrate:
- rendite derivanti dal suo patrimonio;
- quote iniziali ed annuali di adesione dei soci;
- proventi delle attività dell’Associazione;
- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno da soggetti pubblici o privati.

Art. 18
Esercizio sociale

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Coordinamento il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei soci entro il mese successivo.
I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 
TITOLO V
SCIOGLIMENTO

Art. 19
Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’ Assemblea ad altri enti aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
Tale assemblea delibererà con la maggioranza prevista dalla legge .

  
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 20
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge e i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.

 

Consenso*